Una riforma fiscale fondamentale per il commercio digitale internazionale
Il 21 maggio 2024, il Consiglio Affari Economici e Finanziari dell’Unione Europea (ECOFIN), composto dai 27 Ministri delle Finanze degli Stati membri, ha approvato all’unanimità unanuova direttiva che trasforma il trattamento fiscale delle importazioni nel commercio elettronico. Questa decisione segna una pietra miliare nell’evoluzione del sistema fiscale europeo, stabilendo l’obbligo per le piattaforme digitali di raccogliere l’IVA alla fonte sulla vendita di prodotti provenienti da paesi terzi.
La misura interessa direttamente operatori come Temu, AliExpress, Amazon, Shein, oltre a migliaia di rivenditori digitali che vendono ai consumatori all “interno del blocco UE. Fa parte del pacchetto legislativo sull”IVA nell “era digitale e il suo obiettivo principale è quello di livellare le condizioni fiscali tra i fornitori dell” UE e quelli extra-UE, garantire la riscossione delle entrate e ridurre le frodi sulle importazioni di basso valore.
Inoltre, viene rafforzato l “uso del sistema IOSS (Import One-Stop Shop), che rende più facile per gli operatori dichiarare l” IVA da un unico punto in Europa per tutte le loro vendite transfrontaliere.
Una risposta fiscale in un contesto di crescente protezionismo globale
La decisione dell’UE deve essere compresa nel contesto di un commercio internazionale sempre più caratterizzato da politiche protezionistiche, in cui la tassazione e le tariffe sono diventate strumenti fondamentali di regolamentazione economica.
Gli Stati Uniti ne sono un esempio paradigmatico. Dal 2018, sotto l “amministrazione di Donald Trump, è in corso una guerra commerciale con la Cina che ha portato a dazi massicci su prodotti tecnologici, industriali e agricoli. L” aspetto rilevante è che questa strategia non è stata invertita, ma mantenuta e ampliata sotto la presidenza di Joe Biden, soprattutto in settori considerati critici come i veicoli elettrici, le batterie e i semiconduttori.
Nel 2025, con il ritorno di Trump alla presidenza, la linea politica è stata ulteriormente intensificata, con nuove tariffe di base su tutte le importazioni, compresi ulteriori aumenti per i prodotti provenienti da UE, Cina, Giappone e Nord America.
A prescindere dall’identità dei governi, ciò che è certo è che la politica tariffaria degli Stati Uniti ha mostrato una notevole continuità nel tempo, indicando una visione condivisa della necessità di proteggere le industrie strategiche attraverso meccanismi di pressione commerciale diretta.
L’approccio europeo: riforma normativa, non reazione immediata
A differenza del modello statunitense basato su tariffe generalizzate con impatto immediato, l “Unione Europea opta per una strategia di regolamentazione fiscale più tecnica, duratura e allineata al suo modello di integrazione giuridica e fiscale. La misura non fa discriminazioni tra paesi né stabilisce sanzioni, ma applica regole fiscali uniformi a tutte le piattaforme che vendono sul territorio dell” UE, indipendentemente dalla loro posizione geografica.
Non si tratta quindi di una guerra commerciale o di una classica barriera protezionistica, ma piuttosto di un aggiornamento del sistema IVA per adattarlo al commercio digitale globale. In questo senso, l’UE sta rafforzando la propria sovranità fiscale senza alterare i propri impegni multilaterali o ricorrere a misure unilaterali che potrebbero mettere a dura prova le relazioni commerciali internazionali.
Impatti prevedibili per piattaforme, aziende e consumatori
- Le piattaforme non europee dovranno registrare le loro operazioni fiscali nell’UE, aggiornare i loro sistemi di fatturazione e adeguarsi alla conformità normativa.
- Le aziende europee, soprattutto le PMI digitali, beneficiano di una correzione della disuguaglianza competitiva di cui hanno sofferto finora.
- I consumatori europei vedranno l “IVA riflessa nel prezzo finale fin dall” inizio, guadagnando in trasparenza, anche se con possibili lievi aggiustamenti al rialzo.
Come influisce questa direttiva sulle Isole Canarie? Implicazioni per il commercio digitale e il contesto fiscale nelle Isole Canarie
Sebbene questa nuova direttiva sia limitata al settore dell “IVA, il suo impatto indiretto sulle Isole Canarie è significativo. Secondo l”articolo 6 della Direttiva 2006/112/CE, le Isole Canarie sono escluse dal territorio di applicazione dell “IVA europea e sono tassate attraverso l”IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), il che significa che ai fini fiscali le Isole Canarie sono considerate un “territorio terzo”.
▸ Vendite dalle Isole Canarie all’UE
Le vendite dalle Isole Canarie a clienti sul continente o in altri paesi dell “UE continuano ad essere trattate come esportazioni esenti da IVA. Tuttavia, se queste vendite vengono effettuate tramite piattaforme digitali e i prodotti vengono immagazzinati al di fuori delle Isole Canarie (ad esempio sulla terraferma o in centri logistici europei), l” operazione diventerà soggetta all “IVA dell” UE e i nuovi obblighi della Direttiva ricadranno sulla piattaforma o sul venditore, a seconda dei casi.
Ciò significa che le imprese delle Canarie che utilizzano marketplace o magazzini logistici al di fuori delle isole dovranno valutare se registrarsi nel sistema OSS/IOSS, adattare le loro fatture e coordinare attentamente i loro obblighi fiscali tra IVA e IGIC.
▸ Importazioni dall’UE alle Canarie
Gli acquisti effettuati dal territorio IVA verso le Isole Canarie continueranno ad essere soggetti all “intervento dell” IGIC e della dogana, attraverso la presentazione della DUA. Tuttavia, la modifica normativa potrebbe comportare degli aggiustamenti nelle politiche delle piattaforme:
- Alcuni potrebbero limitare o eliminare la possibilità di spedire alle Isole Canarie, a causa della maggiore complessità fiscale.
- Altri potrebbero includere l’IVA nei prezzi applicati alle Isole Canarie, generando sovrapposizioni di costi o errori che rendono difficile la richiesta o l’applicazione dell’esenzione per destinazione.
Una sfida operativa per l “ecosistema dell” import-export canario
La nuova direttiva non cambia la situazione giuridica delle Isole Canarie, ma rende più complesse le operazioni fiscali e logistiche, obbligando gli operatori a distinguere correttamente tra le operazioni soggette a IGIC e quelle soggette a IVA. Le aziende dovranno prestare particolare attenzione a:
- Il luogo di stoccaggio dei tuoi prodotti.
- L “utilizzo di intermediari logistici e la tassazione applicabile all” origine e alla destinazione.
- La fatturazione e la dichiarazione corretta in base al territorio dell’acquirente.
Impatti prevedibili per piattaforme, aziende e consumatori
- Le piattaforme straniere dovranno adattare i loro processi interni, applicare correttamente l “IVA nel punto vendita e, se del caso, registrarsi nel sistema IOSS o nominare un rappresentante fiscale nell” UE.
- Le aziende europee, in particolare le PMI digitali, beneficiano di una correzione della disuguaglianza competitiva di cui hanno sofferto finora.
- I consumatori europei e delle Isole Canarie vedranno l “IVA o l” IGIC riflessa nel prezzo finale in modo più chiaro, anche se con possibili aggiustamenti al rialzo per i prodotti precedentemente esenti o con spedizioni limitate.
Tassazione moderna e riscossione strategica delle imposte in un ambiente globale squilibrato
L’Unione Europea, attraverso questa direttiva, ha compiuto un passo deciso verso la modernizzazione del sistema fiscale applicato al commercio digitale, incorporando le piattaforme globali nella sua struttura di raccolta e chiudendo le storiche scappatoie fiscali che favorivano gli operatori extra-UE.
Da un punto di vista normativo, si tratta di una riforma tecnicamente valida che rafforza la tracciabilità fiscale, omogeneizza i criteri tra gli Stati membri e facilita la conformità attraverso meccanismi come lo IOSS. Questa armonizzazione va indubbiamente a vantaggio dell’efficienza amministrativa del sistema fiscale europeo.
Tuttavia, non si può trascurare il fatto che questa misura, sebbene strutturata fiscalmente, persegue essenzialmente gli stessi obiettivi di una politica tariffaria: proteggere gli interessi economici del blocco, bilanciando la concorrenza tra l’ecommerce locale e le piattaforme straniere. La differenza è che non si applica a prodotti o paesi specifici, ma orizzontalmente a qualsiasi operatore digitale non UE, il che rafforza la sua natura normativa ma non elimina il suo peso strutturale in termini di accesso al mercato.
In questo contesto, l’Europa non impone tariffe, ma impone la conformità fiscale anticipata come condizione di ingresso, una formula che, senza infrangere le regole dell’OMC o generare tensioni diplomatiche, garantisce anche la difesa della propria sovranità fiscale. Advixy ritiene legittimo che un blocco fiscalmente integrato richieda l’uguaglianza fiscale tra i suoi operatori, anche se notiamo che questa misura potrebbe rappresentare una vera e propria barriera operativa per molte PMI digitali al di fuori dell’UE, soprattutto nelle regioni che non hanno un’immediata capacità di adattamento tecnologico.
Per quanto riguarda le Isole Canarie, questa riforma non riguarda direttamente l’applicazione dell’IVA, ma ha un impatto sul modello di relazioni logistiche e fiscali con l’UE. Il suo status di territorio terzo in termini di IVA obbliga gli operatori delle Canarie a muoversi tra due regimi fiscali – GCTI e IVA – e a pianificare attentamente le proprie operazioni in base al canale di vendita, alla destinazione del consumatore e al punto di spedizione.
La direttiva non cambia lo status fiscale delle isole, ma accentua lo scollamento pratico tra il mercato delle Canarie e le grandi piattaforme internazionali, che potrebbero essere scoraggiate dall’operare o spedire nelle isole. Questo rafforza, ancora una volta, la necessità di una consulenza specializzata e di una pianificazione fiscale strategica, sia per proteggere le attività delle aziende delle Canarie che per garantire la loro competitività in un ambiente sempre più regolamentato.
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